Onorevoli Colleghi! - La procedura attualmente in vigore per la riscossione coattiva dei tributi iscritti a ruolo prevede che, a seguito della notifica della cartella di pagamento, se il contribuente non provvede a pagare le somme iscritte entro il termine di sessanta giorni, il concessionario - oggi Riscossioni Spa - senza il controllo dell'autorità giudiziaria o di altro organo terzo, e solo sulla base di un'autonoma

 

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e spesso arbitraria valutazione, pone in essere le azioni ritenute più opportune per conseguire il recupero del credito, danneggiando irrimediabilmente anche il contribuente più onesto.

      Sulla base della normativa che disciplina la riscossione coattiva, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario è autorizzato ad eseguire direttamente pignoramenti presso terzi, ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati, ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: moto e veicoli), oppure a procedere direttamente all'espropriazione forzata dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti, anche presso terzi, nonché delle somme dovute da terzi nell'ambito dei rapporti di lavoro e, comunque, ad ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al normale creditore, previo controllo e provvedimento di un giudice, secondo le norme del codice civile. Il concessionario, inoltre, è autorizzato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 a presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati.

      Al contrario di quanto accade normalmente, se il concessionario non ha iniziato la procedura di espropriazione forzata entro il termine di un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento, questo è tenuto ad inviare al debitore e ai suoi coobbligati una intimazione ad adempiere nel termine di cinque giorni, trascorsi i quali poi può procedere in via esecutiva.

      I punti dolenti delle procedure sin qui esposte sono evidenti, e purtroppo noti a qualsiasi contribuente incappato in una «cartella pazza» o in un provvedimento esecutivo dei concessionari delle riscossioni, oppure che abbia dovuto intraprendere un contenzioso innanzi alle commissioni tributarie, e possono sommariamente riassumersi come segue:

          1) allo stato attuale, la normativa sulla riscossione non prevede alcun completo diritto di difesa per il contribuente, al quale è addirittura sottratta la possibilità di adire un giudice competente per fare opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi;

          2) è attualmente escluso, altresì, il controllo da parte di un giudice terzo sulla validità delle procedure e dei titoli imposti dai concessionari;

          3) la normativa sulla riscossione non prevede la possibilità di un accordo preventivo con il contribuente sulla base di una rateizzazione del debito con l'erario, esponendolo al rischio di cadere nel circolo dell'usura o di non poter mai pagare il vero debito;

          4) per l'espropriazione immobiliare, la vendita e l'ipoteca, l'importo fissato come minimo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che la somma complessiva del debito per cui si procede sia di 8.000 euro, un tetto che appare troppo esiguo;

          5) la vendita all'incanto dei beni immobili (case e terreni) pignorati al contribuente avviene sulla base del valore catastale degli stessi, ossia a prezzi che non tengono conto del valore di mercato dei beni, con ulteriore e irreparabile grave danno per il presunto debitore;

          6) con riferimento alle misure cautelari, fermo tecnico (ancora mancante del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e ipoteche giudiziali, non è previsto alcun limite di valore per l'attuazione delle stesse.

      Questo primo elenco relativo alle problematiche sorte nell'attuazione delle procedure di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo rappresenta solo alcuni aspetti delle molteplici carenze che caratterizzano l'azione di riscossione da parte dell'erario e delle gravi violazioni e imposizioni cui è sottoposto il contribuente, e pongono al legislatore l'urgenza di affrontare la questione attraverso delle opportune modifiche legislative.

      Ad alcune di queste si intende ovviare proprio attraverso la presente proposta di

 

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legge che, mediante alcune innovazioni e alcune novellazioni al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, intende recepire alcune delle critiche più spesso rivolte al testo vigente del decreto.

      In quest'ottica, l'articolo 1 prevede l'obbligo, per il concessionario, prima di procedere sia all'applicazione delle misure cautelari sia all'espropriazione forzata dei beni, di convocare il contribuente, al fine di verificare la possibilità di concordare un piano di rientro dell'esposizione tributaria dello stesso. Infatti, a fronte di debiti che superano la somma di 3.000 euro e che per molti contribuenti risultano impossibili da pagare in un'unica soluzione, appare indispensabile che sia prevista la possibilità della dilazione del debito, da calcolare sulla base della capacità reddituale del contribuente, con l'applicazione del tasso legale di interessi. Solo successivamente all'esito infruttuoso di tale preventivo tentativo di dilazione o alla mancata ottemperanza del piano di rientro da parte del contribuente, sarà possibile per il concessionario procedere all'espropriazione forzata.

      L'articolo 2 contiene una serie di modifiche al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, volte a prevedere, in primo luogo, che il concessionario possa effettuare la vendita dei beni pignorati solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e non, come attualmente stabilito, in sua assenza; il comma 2 dell'articolo 2 elimina il divieto, fino ad oggi vigente, per il contribuente, di proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi nelle forme e con le garanzie disciplinate dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile. In base a tale normativa, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio, e il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Qualora, invece, l'esecuzione sia già iniziata, l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa, il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto (articolo 615 del codice di procedura civile).
      Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, invece, si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto e, nel caso l'esecuzione sia iniziata, oppure nel caso in cui l'opposizione sia relativa alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione, essa è proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione (articolo 617 del codice di procedura civile).
      L'articolo 3 reca un'aggiunta all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e istituisce la possibilità per il debitore di presentare al giudice competente per l'esecuzione domanda di rateizzazione del debito - per un massimo di dilazione corrispondente a trentasei rate mensili - durante l'intera durata della procedura espropriativa e fino al giorno della vendita del bene pignorato.

      L'articolo 4 è volto a modificare l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che sancisce l'obbligo del concessionario di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del contribuente moroso, nel caso in cui l'importo complessivo del credito non superi il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione. La presente proposta di legge prevede, invece, che il concessionario possa iscrivere l'ipoteca solo nel caso in cui il debito sia superiore alla somma di 40.000 euro, oppure al quaranta per cento del valore dell'immobile, concedendo ugualmente sei mesi di tempo al contribuente per estinguere il debito tributario.
      Infatti, la misura cautelare dell'ipoteca che, secondo il disposto legislativo, dovrebbe favorire il contribuente concedendogli ulteriori sei mesi di tempo, al contrario lo danneggia, privandolo della disponibilità
 

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di un bene che vale anche cento volte di più del debito tributario ed esponendolo a gravi disagi con gli istituti di credito, che lo escludono dal circuito finanziario e lo discriminano pericolosamente, impedendogli così, di fatto, di poter rientrare del debito tributario.

      L'articolo 5 è volto a introdurre una nuova procedura per la fissazione del prezzo base dell'incanto per la vendita degli immobili sottoposti all'espropriazione forzata. Attualmente, l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che il prezzo base è stabilito ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ossia moltiplicando per 100 il reddito catastale dei fabbricati e per 75 il reddito dominicale dei terreni. Si propone, invece, che il prezzo sia ancorato all'effettivo valore commerciale del bene immobile, evitando così che il contribuente veda svenduto il proprio immobile a un prezzo irrisorio e ormai superato, subendo ulteriori danni.

      Infine, l'articolo 6 affronta la problematica relativa al fermo dei beni mobili registrati, attualmente disciplinata dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Con riferimento a questo articolo va rilevato che il decreto attuativo, previsto dal comma 4, che doveva stabilire le modalità, i termini e le procedure di iscrizione e di cancellazione della stessa misura cautelare, non è mai stato emanato, e nelle more il fermo amministrativo è regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 503 del 1998, il quale però risulta alquanto lacunoso. Infatti, tuttora non è assolutamente previsto alcun limite di valore per l'attuazione dello stesso fermo, non è stabilita la necessità per l'erario di comunicare la data dell'effettiva iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) della misura cautelare e lo stesso concessionario ha la possibilità di fermare tutti i mezzi del contribuente e, addirittura, di operare per lo stesso debito contestualmente l'ipoteca giudiziale degli immobili. In questo senso si muovono, quindi, le modifiche all'articolo 86 introdotte dalla presente proposta di legge.
 

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